Software obsoleto? No grazie!

Un software obsoleto rappresenta un rischio potenziale per i sistemi informatici giacché, si sa, la mancanza di patch

Un software obsoleto rappresenta un rischio potenziale per i sistemi informatici giacché, si sa, la mancanza di patch di sicurezza aumenta la vulnerabilità e la possibilità di cadere vittima di attacchi haker.

In base alle stime di una recente indagine messa a punto da Kaspersky, nota software house di antivirus, il 40% dei sistemi informatici presenta delle considerevoli falle in ambito sicurezza Internet in quanto il sistema operativo risulta obsoleto per via di mancati aggiornamenti.

Naturalmente non si tratta solo di mantenere adeguati ed aggiornati sistemi di sicurezza perimetrale, bensì di provvedere all’aggiornamento di tutto il software.

La fine del supporto di SQL Server 2008/R2 e di Windows Server 2008/R2, ad esempio, implicherà il termine degli aggiornamenti di sicurezza standard. Non sarà più possibile applicare eventuali patch correttive, correndo il rischio di rallentare o addirittura arrestare l’operatività.

Non avere la possibilità di applicare aggiornamenti di stabilizzazione, ottimizzazione e sicurezza renderà estremamente vulnerabili le applicazioni e i dati mission-critical, esponendoli al rischio di ransomware, phishing ed attacchi, dal momento che Il software fuori supporto può presentare vulnerabilità, che vengono velocemente intercettate e condivise tra i criminali informatici.

Stando ai dati riportati in recenti rapporti, sono soprattutto le PMI che manifestano la più alta vulnerabilità agli attacchi informatici, a causa dei ridotti investimenti per gli aggiornamenti di software, hardware e sistemi operativi oramai anacronistici.

Perdita di fatturato, perdita di dati mission-critical, riscatti e costi per il ripristino, rappresentano le principali voci di spesa cui tener conto quando si mantiene un sistema non aggiornato.

Altro tema rilevante è la mancata conformità alla normativa GDPR, che infatti prevede, una sanzione fino al 4% del fatturato globale annuo o pari a 2 milioni di euro, a seconda di quale dei due importi sia superiore per le imprese che agiscano in violazione del GDPR.

Anche il Garante della Privacy indica che:

“Il titolare del trattamento è obbligato ad adottare misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento dei dati personali non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (articolo 31 del Codice). In particolare, il titolare deve adottare le misure minime di sicurezza (articolo 33 del Codice e Allegato B al Codice) volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali. L’omessa applicazione delle misure minime di sicurezza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro (articolo  162, comma 2 bis del Codice) e con la sanzione penale dell’arresto fino a 2 anni (articolo 169 del Codice).” Fonte: Garante della Privacy

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